Art. 14. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali di igiene, e': a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al sindaco o al presidente del consorzio di vigilanza igienica i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarita' del servizio.