(Regolamento di polizia mortuaria-art. 14)
                              Art. 14. 

 
  Il  trasporto  delle  salme,  salvo   speciali   disposizioni   dei
regolamenti comunali di igiene, e': 
    a) a pagamento,  secondo  una  tariffa  stabilita  dall'autorita'
comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali; 
    b) a carico del comune in ogni  altro  caso.  Il  trasporto  deve
essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro  del
servizio. 
  L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio  di  trasporto
delle salme, e propone al sindaco o al presidente  del  consorzio  di
vigilanza  igienica  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare   la
regolarita' del servizio.