(Regolamento di polizia mortuaria-art. 19)
                              Art. 19. 

 
  Le rimesse di carri funebri  devono  essere  ubicate  in  localita'
appartata e, oltre all'osservanza  delle  norme  del  Regolamento  di
igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e  dei
mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione. 
  Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza  dell'autorita'
di pubblica sicurezza e  del  servizio  antincendi,  l'idoneita'  dei
locali  adibiti  a  rimesse  di  carri  funebri  e   delle   relative
attrezzature e' accertata dall'ufficiale sanitario.