Art. 19. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dall'ufficiale sanitario.