(Regolamento di polizia mortuaria-art. 27)
                              Art. 27. 

 
  Per l'estradizione dal Paese  di  salme  dirette  verso  Stati  non
aderenti alla convenzione internazionale  di  Berlino,  l'interessato
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il
comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti: 
    a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello
Stato verso il quale la salma e diretta; 
    b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state
osservate le disposizioni di cui all'art. 28; 
    c) altri eventuali documenti e  dichiarazioni  che  il  Ministero
della sanita' dovesse prescrivere. 
  Il prefetto ricevuta la  domanda,  corredata  come  sopra,  concede
l'autorizzazione,  informandone  il  prefetto  della   provincia   di
frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare. 
  Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del
Ministero della sanita'.