Art. 27. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti: a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello Stato verso il quale la salma e diretta; b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanita'.