Art. 29. Il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse modalita', e' necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarlo o per altre finalita'.