Art. 17.
Case di abitazione
Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli
invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora gli
assegnatari ne facciano richiesta.
Agli alloggi cosi' assegnati dovranno essere apportate le
variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente
regolamento.