(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 17)
                              Art. 17. 
                         Case di abitazione 
 
 
  Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati  dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati  per  precedenza  agli
invalidi  che  hanno  difficolta'  di  deambulazione,   qualora   gli
assegnatari ne facciano richiesta. 
  Agli  alloggi  cosi'  assegnati  dovranno   essere   apportate   le
variazioni possibili per adeguarli  alle  prescrizioni  del  presente
regolamento.