(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 18)
                              Art. 18. 
                         Edifici scolastici 
 
 
  Gli  edifici  delle   istituzioni   pre-scolastiche,   scolastiche,
comprese le  universita'  e  delle  altre  istituzioni  di  interesse
sociale nel settore della scuola dovranno essere tali  da  assicurare
la loro utilizzazione anche da parte di studenti  non  deambulanti  o
con difficolta' di deambulazione. 
  Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui  agli
articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le  strutture  esterne
quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento. 
  L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche  dovranno  avere
caratteristiche particolari per ogni  caso  di  invalidita'  (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). 
  Nel caso di edifici scolastici a  piu'  piani  senza  ascensore  la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve  essere  situata
in un'aula al pianterreno e deve  essere  raggiungibile  dall'esterno
mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa,  ad  un
ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.