Art. 18.
Edifici scolastici
Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche,
comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse
sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare
la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o
con difficolta' di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche dovranno avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata
in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno
mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un
ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.