Art. 18. Edifici scolastici Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolta' di deambulazione. Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.