(Convenzione-art. 22)
                            ARTICOLO 22. 
          (Disposizioni per evitare la doppia imposizione) 
 
  1. Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
  2. Se un residente dell'Italia possiede  elementi  di  reddito  che
sono imponibili in Portogallo, l'Italia,  nel  calcolare  le  proprie
imposte  sul  reddito  specificate  nell'articolo  2  della  presente
Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di  tali  imposte
detti elementi di reddito, a meno  che  espresse  disposizioni  della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 
  In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'  calcolate,
l'imposta sui redditi pagata  in  Portogallo,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Tuttavia, nessuna  deduzione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana. 
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti  applicabili  nel
caso in cui l'imposta portoghese sul reddito  sia  stata  oggetto  di
esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o  riduzione  non
fosse stata accordata. 
  4.  Se  un  residente  del  Portogallo  riceve  redditi   che,   in
conformita'  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,   sono
imponibili in Italia, il Portogallo dedurra' dall'imposta  portoghese
sui redditi di  tale  residente  un'ammontare  pari  all'imposta  sul
reddito pagata in Italia. La deduzione non puo' tuttavia eccedere  la
quota dell'imposta sul  reddito,  calcolata  prima  della  deduzione,
attribuibile ai redditi imponibili in Italia.