Art. 12. I beni immobili patrimoniali si distinguono in fruttiferi ed infruttiferi, e sono descritti a cura delle Intendenze di finanza in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualita'; b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) la estensione; e) la rendita annuale media, decennio per decennio; f) il valore fondiario approssimativo; g) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati; h) l'uso speciale cui sono addetti e il Ministero alla cui amministrazione sono affidati; i) la durata della loro destinazione ad usi speciali; I detti registri di consistenza debbono pur presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.