(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  I beni  immobili  patrimoniali  si  distinguono  in  fruttiferi  ed
infruttiferi, e sono descritti a cura delle Intendenze di finanza  in
registri  di  consistenza  in   doppio   originale   colle   seguenti
indicazioni: 
 
    a) il luogo, la denominazione, la qualita'; 
 
    b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; 
 
    c) i titoli di provenienza; 
 
    d) la estensione; 
 
    e) la rendita annuale media, decennio per decennio; 
 
    f) il valore fondiario approssimativo; 
 
    g) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati; 
 
    h) l'uso speciale cui  sono  addetti  e  il  Ministero  alla  cui
amministrazione sono affidati; 
 
    i) la durata della loro destinazione ad usi speciali; 
 
  I  detti  registri  di  consistenza  debbono  pur   presentare   la
distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.