(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  I beni immobili destinati ad uso o in servizio  di  Amministrazioni
governative, e che devono essere forniti  a  spese  dello  Stato,  s'
intendono conceduti in locazione dall'Amministrazione del  demanio  a
quella cui appartiene il pubblico stabilimento o il servizio al quale
sono addetti. 
 
  Sara' di accordo tra le  due  Amministrazioni  estimato  il  prezzo
dell'uso, e stabilito  corrispondentemente  il  fitto  o  la  pigione
mediante decreti del ministro del tesoro, registrati alla  Corte  dei
conti. 
 
  Il montare dei fitti e delle pigioni figurera' nel bilancio attivo;
e figurera' nel bilancio passivo, per la parte che concerne le  varie
Amministrazioni, la spesa correlativa.