Art. 15. I beni immobili destinati ad uso o in servizio di Amministrazioni governative, e che devono essere forniti a spese dello Stato, s' intendono conceduti in locazione dall'Amministrazione del demanio a quella cui appartiene il pubblico stabilimento o il servizio al quale sono addetti. Sara' di accordo tra le due Amministrazioni estimato il prezzo dell'uso, e stabilito corrispondentemente il fitto o la pigione mediante decreti del ministro del tesoro, registrati alla Corte dei conti. Il montare dei fitti e delle pigioni figurera' nel bilancio attivo; e figurera' nel bilancio passivo, per la parte che concerne le varie Amministrazioni, la spesa correlativa.