(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Tutti gli aumenti,  le  diminuzioni  e  le  trasformazioni  che  si
avverano  nel  valore  e  nella   consistenza   dei   beni   immobili
patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei
registri di consistenza e nei libri della contabilita' del demanio  e
delle rispettive Amministrazioni. 
 
  A tale effetto le Intendenze di finanza,  di  volta  in  volta  che
avvengono tali variazioni, debbono recarle a notizia della Ragioneria
dell'Amministrazione consegnataria la quale dopo  averne  preso  nota
nei propri registri, le comunica alla Direzione generale del demanio. 
 
  Pe'  beni  che  non  sono   a   consegna   delle   Intendenze,   le
Amministrazioni consegnatarie fanno  tale  comunicazione  di  propria
iniziativa. 
 
  La Direzione generale del demanio comunica alla Ragioneria generale
un riepilogo di dette variazioni.