Art. 17. Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nei libri della contabilita' del demanio e delle rispettive Amministrazioni. A tale effetto le Intendenze di finanza, di volta in volta che avvengono tali variazioni, debbono recarle a notizia della Ragioneria dell'Amministrazione consegnataria la quale dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica alla Direzione generale del demanio. Pe' beni che non sono a consegna delle Intendenze, le Amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa. La Direzione generale del demanio comunica alla Ragioneria generale un riepilogo di dette variazioni.