(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Gl'inventari dei beni immobili  patrimoniali  esistenti  all'estero
sono conservati presso la Direzione generale del demanio e presso  il
Ministero degli affari esteri, a cura del quale, e  di  concerto  col
Ministero del tesoro, saranno tenute in evidenza  le  variazioni  dei
medesimi.