(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Gl'intendenti di finanza vigilano sotto  la  loro  responsabilita',
perche' non sieno addetti ad uso pubblico o governativo, se non  quei
locali che strettamente occorrono al bisogno. 
 
  Quando  scorgano  eccesso  od  abuso  in   tali   destinazioni   ne
riferiscono  al  Ministero   del   tesoro,   proponendo   che   passi
nell'Amministrazione demaniale e si renda produttiva per lo Stato  la
parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno
dell'uso pubblico o del servizio governativo.