Art. 19. Gl'intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilita', perche' non sieno addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno. Quando scorgano eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Ministero del tesoro, proponendo che passi nell'Amministrazione demaniale e si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo.