(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Gl'inventari de' beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al  demanio
dello Stato, saranno formati e tenuti in  corrente  colle  variazioni
presso le Intendenze di  finanza  e  la  Ragioneria  della  Direzione
generale del demanio, separatamente dagli inventari, dal registro  di
consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, conformemente
alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867,  n.  3848,  e  col
successivo regolamento del 22 del detto mese, n. 3852.