Art. 20. Gl'inventari de' beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, saranno formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le Intendenze di finanza e la Ragioneria della Direzione generale del demanio, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, conformemente alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 del detto mese, n. 3852.