Art. 18. 1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualita' di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti delle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonche' con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale. 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonche', previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco puo' disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.