(Regolamento armamento polizia municipale-art. 19)
                              Art. 19. 
     Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno 
 
  1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello
in  cui  prestano  servizio  gli  addetti  alla  polizia  municipale,
l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro
e viceversa e' rilasciata dal  questore,  ai  sensi  della  legge  18
giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 
  2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo
degli addetti in  possesso  della  qualita'  di  agente  di  pubblica
sicurezza ed annota gli  estremi  dell'autorizzazione,  con  la  data
della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di
cui al quarto comma dell'art. 6.