Art. 19. Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno 1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa e' rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 6.