(Regolamento armamento polizia municipale-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si
applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con  la  legge  7
marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente regolamento. 
  2. Qualora non risulti determinata  o  determinabile  l'indicazione
dei servizi per i quali gli addetti alla polizia  municipale  di  cui
all'art. 1 espletano il servizio muniti  di  armi,  essa  si  intende
fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per  i  servizi
di vigilanza e protezione della  casa  comunale  e  dell'armeria  del
Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 
  3. Il sindaco, qualora entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
del presente regolamento non abbia provveduto alla  comunicazione  di
cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto  le  disposizioni
del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria
ai sensi del primo comma. 
 
                   Visto, il Ministro dell'interno 
                              SCALFARO