(Regolamento - art. 37)
                               Art. 37. 
                  Missioni di personale a contratto 
  1. Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi
dell'art. 17, lettera c),  della  legge  deve  possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) assenza di precedenti penali ed assenza di carichi pendenti; 
    d) non pendenza di obblighi di leva; 
    e) possesso di un documento di viaggio valido per l'espatrio; 
    f) qualificazione  professionale  corrispondente  ai  compiti  da
svolgere; 
    g) sufficiente grado di conoscenza della lingua  necessaria  allo
svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego; 
    h) idoneita' fisica al servizio nel Paese di destinazione. 
  2. La documentazione attestante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b) e d)  del  comma  1  puo'  essere  sostituita  da
dichiarazione rilasciata dagli interessati ai  sensi  della  legge  4
gennaio 1968, n.  15,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.
Qualora le dichiarazioni sostitutive risultino mendaci,  il  rapporto
contrattuale e' risolto di diritto, fatta salva l'applicazione  delle
sanzioni di legge. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del  comma
1 e' attestato da una relazione dell'unita' tecnica centrale  di  cui
all'art. 12 della legge, previa valutazione sulla base dell'esame dei
titoli di  studio  e  professionali  e  di  ogni  altro  accertamento
eventualmente ritenuto utile,  ivi  compresi  colloqui  e  prove.  La
predetta relazione attesta anche  in  quale  categoria  il  candidato
debba conseguentemente essere  inquadrato  ai  fini  del  trattamento
economico. 
  4. Il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1  e'
attestato  dal  certificato  del   casellario   giudiziario   e   dai
certificati dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica e
la pretura. 
  5. Il possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1  e'
attestato da certificazione delle autorita' sanitarie italiane a cio'
abilitate dalla legislazione vigente. 
 
          Nota all'art. 37:
             La   legge   4  gennaio  1968,  n.  15,  in  materia  di
          documentazione  amministrativa  e   di   legalizzazione   e
          autenticazione   delle   firme,   prevede  i  casi  in  cui
          determinati  certificati  possono  essere   sostituiti   da
          dichiarazione dell'interessato.