Art. 37. Missioni di personale a contratto 1. Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge deve possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) assenza di precedenti penali ed assenza di carichi pendenti; d) non pendenza di obblighi di leva; e) possesso di un documento di viaggio valido per l'espatrio; f) qualificazione professionale corrispondente ai compiti da svolgere; g) sufficiente grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego; h) idoneita' fisica al servizio nel Paese di destinazione. 2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 puo' essere sostituita da dichiarazione rilasciata dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora le dichiarazioni sostitutive risultino mendaci, il rapporto contrattuale e' risolto di diritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge. 3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e' attestato da una relazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge, previa valutazione sulla base dell'esame dei titoli di studio e professionali e di ogni altro accertamento eventualmente ritenuto utile, ivi compresi colloqui e prove. La predetta relazione attesta anche in quale categoria il candidato debba conseguentemente essere inquadrato ai fini del trattamento economico. 4. Il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e' attestato dal certificato del casellario giudiziario e dai certificati dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica e la pretura. 5. Il possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 e' attestato da certificazione delle autorita' sanitarie italiane a cio' abilitate dalla legislazione vigente.
Nota all'art. 37: La legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di documentazione amministrativa e di legalizzazione e autenticazione delle firme, prevede i casi in cui determinati certificati possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.