(Regolamento - art. 25)
                               Art. 25.
  1.  Le  clausole  di  cui  all'art.  24  da inserire nei decreti di
rilascio di permessi di esplorazione riguardano in particolare:
    a)  l'attuazione  del programma: a tal fine, verra' prescritto al
titolare del permesso di effettuare periodicamente le spese  previste
dal  programma di lavoro approvato con il permesso e comunque tali da
permettere il compimento del programma esplorativo, entro il  termine
stabilito, in maniera efficiente, economica e razionale;
    b)  lo  svolgimento  delle  attivita' esplorative in programma in
modo compatibile con la protezione dell'ambiente marino; a  tal  fine
verra'  prescritto al titolare del permesso di realizzare un piano di
controllo ambientale completo, accurato e statisticamente affidabile,
che  includa,  tra  l'altro,  il rilevamento periodico dei principali
parametri ambientali atti a  descrivere  ed  a  valutare  l'eventuale
impatto   delle  operazioni  condotte,  nei  confronti  dell'ambiente
marino;
    c)  la  salvaguardia  delle  liberta'  dell'alto mare: a tal fine
verra' prescritto al titolare di svolgere le attivita' esplorative in
programma   senza   ingiustificate  interferenze  con  gli  interessi
riconosciuti in materia dal diritto internazionale;
    d)  la  sicurezza  in  mare: a tal fine verra' prescritto che, in
conformita' con il diritto internazionale, le navi utilizzate per  lo
svolgimento   delle   attivita'  in  programma  soddisfino  tutte  le
condizioni relative alla sicurezza ed alla  salvaguardia  della  vita
umana in mare;
    e)  la  vigilanza  ed il controllo delle attivita' esplorative in
programma da parte dei competenti funzionari di cui all'art. 14 della
legge.
  2.  Nel  decreto  di  rilascio  del permesso possono essere imposti
termini, condizioni  e  restrizioni  particolari  in  relazione  alle
diverse  condizioni  fisiche  ed ambientali delle aree marine oggetto
del permesso.