Art. 25. 1. Le clausole di cui all'art. 24 da inserire nei decreti di rilascio di permessi di esplorazione riguardano in particolare: a) l'attuazione del programma: a tal fine, verra' prescritto al titolare del permesso di effettuare periodicamente le spese previste dal programma di lavoro approvato con il permesso e comunque tali da permettere il compimento del programma esplorativo, entro il termine stabilito, in maniera efficiente, economica e razionale; b) lo svolgimento delle attivita' esplorative in programma in modo compatibile con la protezione dell'ambiente marino; a tal fine verra' prescritto al titolare del permesso di realizzare un piano di controllo ambientale completo, accurato e statisticamente affidabile, che includa, tra l'altro, il rilevamento periodico dei principali parametri ambientali atti a descrivere ed a valutare l'eventuale impatto delle operazioni condotte, nei confronti dell'ambiente marino; c) la salvaguardia delle liberta' dell'alto mare: a tal fine verra' prescritto al titolare di svolgere le attivita' esplorative in programma senza ingiustificate interferenze con gli interessi riconosciuti in materia dal diritto internazionale; d) la sicurezza in mare: a tal fine verra' prescritto che, in conformita' con il diritto internazionale, le navi utilizzate per lo svolgimento delle attivita' in programma soddisfino tutte le condizioni relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare; e) la vigilanza ed il controllo delle attivita' esplorative in programma da parte dei competenti funzionari di cui all'art. 14 della legge. 2. Nel decreto di rilascio del permesso possono essere imposti termini, condizioni e restrizioni particolari in relazione alle diverse condizioni fisiche ed ambientali delle aree marine oggetto del permesso.