(Regolamento - art. 27)
                               Art. 27.
  1.  Qualora  una  domanda  di permesso di esplorazione concerna, in
tutto o in parte, aree marine che sono  oggetto  di  un  permesso  di
esplorazione  o  di  coltivazione  gia'  notificato  da uno Stato che
assicura la reciprocita', la domanda stessa  viene  respinta  per  la
parte relativa a queste aree.
  2.  Qualora  una  domanda  di permesso di esplorazione concerna, in
tutto o in parte, aree marine per le quali  il  Governo  italiano  ha
gia'  ricevuto  da uno Stato che assicura la reciprocita' la notifica
che questo Stato ha anch'esso ricevuto una  domanda  di  permesso  di
esplorazione  o di coltivazione, la decisione su tale domanda, per la
parte relativa a dette aree, viene sospesa fino a quando il caso  sia
stato regolato tra gli Stati interessati.