(Regolamento - art. 29)
                               Art. 29.
  1.  Il M.I.C.A. comunica al richiedente i provvedimenti adottati in
relazione alla domanda di permesso presentata.
  2.  Il  decreto  di  rilascio del permesso acquista efficacia dalla
data di  accettazione  scritta  da  parte  del  permissionario  delle
clausole inserite nel decreto stesso ai sensi dell'art. 25.
  3. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli
affari esteri dei provvedimenti  adottati  in  relazione  a  ciascuna
domanda di permesso, ai fini della notifica agli Stati che assicurano
la reciprocita'.