Art. 29. 1. Il M.I.C.A. comunica al richiedente i provvedimenti adottati in relazione alla domanda di permesso presentata. 2. Il decreto di rilascio del permesso acquista efficacia dalla data di accettazione scritta da parte del permissionario delle clausole inserite nel decreto stesso ai sensi dell'art. 25. 3. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri dei provvedimenti adottati in relazione a ciascuna domanda di permesso, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita'.