(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 36)
                               Art. 36. 
                Applicazione delle misure di sicurezza 
                     nei confronti dei minorenni 
  1. La misura di sicurezza della  liberta'  vigilata  applicata  nei
confronti  di  minorenni  e'  eseguita  nelle  forme  previste  dagli
articoli 20 e 21. 
  2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata
soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed
e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.