(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 37)
                               Art. 37. 
                       Applicazione provvisoria 
  1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli  articoli
97 e 98 del codice penale, il  giudice,  su  richiesta  del  pubblico
ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza. 
  2. La misura e'  applicata  se  ricorrono  le  condizioni  previste
dall'articolo 224 del codice  penale  e  quando,  per  le  specifiche
modalita'  e  circostanze   del   fatto   e   per   la   personalita'
dell'imputato, sussiste il  concreto  pericolo  che  questi  commetta
delitti con uso di armi o di altri  mezzi  di  violenza  personale  o
diretti contro la  sicurezza  collettiva  o  l'ordine  costituzionale
ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata. 
  3. Quando applica in via provvisoria una misura  di  sicurezza,  il
giudice dispone  la  trasmissione  degli  atti  al  tribunale  per  i
minorenni. Allo stesso  modo  provvede  nel  caso  di  rigetto  della
richiesta del pubblico ministero. La misura cessa  di  avere  effetto
decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che  abbia  avuto  inizio  il
procedimento previsto dall'articolo 38. 
  4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano  nel  giudizio
abbreviato  quando  il  giudice,  anche  di  ufficio,   ritiene   che
sussistono le condizioni previste dal comma 2.