(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 38)
                               Art. 38. 
          Procedimento davanti al tribunale per i minorenni 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i  minorenni
procede  al  giudizio  sulla  pericolosita'  nelle   forme   previste
dall'articolo 678  del  codice  di  procedura  penale  e  decide  con
sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori,
l'eventuale affidatario e i servizi  indicati  nell'articolo  6.  Nel
corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata
a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 
  2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica  la  misura
di sicurezza se ricorrono le  condizioni  previste  dall'articolo  37
comma 2.