(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 39)
                               Art. 39. 
               Applicazione di una misura di sicurezza 
                           nel dibattimento 
  1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice
penale o con la sentenza di condanna, il tribunale  per  i  minorenni
puo' disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.