Art. 40. Esecuzione delle misure di sicurezza 1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. 2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.