(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 40)
                               Art. 40. 
                 Esecuzione delle misure di sicurezza 
  1.  La  competenza  per  l'esecuzione  delle  misure  di  sicurezza
applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al  magistrato  di
sorveglianza per i minorenni del luogo dove  la  misura  stessa  deve
essere eseguita. 
  2. Il magistrato di sorveglianza  per  i  minorenni  impartisce  le
disposizioni concernenti le modalita'  di  esecuzione  della  misura,
sulla quale vigila costantemente anche mediante  frequenti  contatti,
senza alcuna formalita', con il minorenne,  l'esercente  la  potesta'
dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili.  In  caso
di revoca della misura ne  da'  comunicazione  al  procuratore  della
Repubblica presso  il  tribunale  per  i  minorenni  per  l'eventuale
esercizio dei  poteri  di  iniziativa  in  materia  di  provvedimenti
civili.