(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 18)
                               Art. 18. 
      Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 
  1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale
non possono essere inferiori alla misura fissa e sono  arrotondate  a
lire diecimila per difetto se la frazione non  e'  superiore  a  lire
cinquemila e per eccesso se superiore.