(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 19)
                               Art. 19. 
                           Tasse ipotecarie 
  1. Per le  operazioni  inerenti  al  servizio  ipotecario  indicate
nell'allegata tabella, tranne quelle  eseguite  nell'interesse  dello
Stato, sono dovute le tasse ivi previste.