TARIFFA --------------------------------------------------------------------- | Imposte dovute |----------------- Art. Indicazione della formalita' | Fisse |Porporz. | | |per ogni | |100 lire | | --------------------------------------------------------------------- 1 Trascrizioni di atti e sentenze che importano | | 1,60 trasferimento di proprieta' di beni immobili o | | costituzione o trasferimento di diritti reali | | immobiliari sugli stessi e dei certificati di | | successione di cui all'art. 5 del testo unico | | | | NOTE: | | L'imposta si applica nella misura fissa di | | L. 100.000 per i trasferimenti soggetti | | all'imposta sul valore aggiunto | | --------------------------------------------------------------------- 2 Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore | 100.000 | di regioni, province e comuni di atti a titolo | | oneroso o a favore di altri enti pubblici | | territoriali o di consorzi costituiti | | esclusivamente tra gli stessi, nonche' a | | favore di altri enti pubblici se il | | trasferimento e' disposto per legge | | --------------------------------------------------------------------- 3 Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per | 100.000 | conferma o rettifica di altra trascrizione | | dello stesso atto, sentenza o certificato | | --------------------------------------------------------------------- 4 Trascrizione di atti o sentenze che non | 100.000 | importano trasferimento di proprieta' di beni | | immobili ne' costituzione o trasferimento di | | diritti reali immobiliari, di atti di fusione | | di societa' di qualunque tipo e di atti di | | conferimento di aziende o di complessi | | aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,| | nonche' di atti di regolarizzazione di societa'| | di fatto derivanti da comunione ereditaria di | | azienda registrati entro un anno dall'apertura | | della successione | | | | NOTE: | | Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono | | registrati dopo un anno dall'apertura della | | successione si applica l'imposta proporzionale | | indicata all'art. 1. | | --------------------------------------------------------------------- 5 Trascrizione degli atti e documenti indicati | 100.000 | negli articoli 484 e 2648 del codice civile | | --------------------------------------------------------------------- 6 Iscrizioni e rinnovazioni | | 2 | | | | NOTE: | | Se trattasi di rinnovazione l'aliquota e' ridotta | | a meta'. | | --------------------------------------------------------------------- 7 Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o | 100.000 | rettifica di altra iscrizione o rinnovazione | | --------------------------------------------------------------------- 8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di | 100.000 | altra corrispondente formalita' eseguita per lo| | stesso credito ed in virtu' dello stesso atto, | | per la quale sia stata pagata l'imposta | | proporzionale | | --------------------------------------------------------------------- 9 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per| | 2 trasferimenti di crediti dipendenti o non da | | causa di morte; per costituzione di pegno sul | | credito garantito; per estensione della | | garanzia in base a nuovo titolo costitutivo | | --------------------------------------------------------------------- 10 Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o | | 0,50 cessioni di priorita' o di ordine ipotecario | | --------------------------------------------------------------------- 11 Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e | 100.000 | 10 in ripetizione di altra per lo stesso | | credito ed in virtu' dello stesso atto per la | | cui annotazione sia stata pagata l'imposta | | proporzionale | | --------------------------------------------------------------------- 12 Annotazioni per restrizione di ipoteca | | 0,50 | | NOTE: | | L'imposta si applica, fino a concorrenza della | | somma garantita da ipoteca, sul valore degli | | immobili liberati risultante dall'atto di consenso | | o da dichiararsi dal richiedente nella domanda | | secondo le disposizioni relative all'imposta di | | registro. | | --------------------------------------------------------------------- 13 Annotazioni per cancellazione o riduzione di | | 0,50 ipoteca o pegno | | | | NOTE: | | L'imposta si applica sull'importo della somma per | | cui la formalita' e' chiesta. Dall'imposta dovuta | | deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia| | stata eventualmente pagata per la restrizione. | | --------------------------------------------------------------------- 14 Qualunque altra annotazione non specificamente | 100.000 | contemplata | |
Nota all'art. 5 della tariffa: Il testo degli articoli 484 e 2648 del codice civile e' il seguente: "Art. 484 (Accettazione col beneficio d'inventario). - L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura. Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui e' aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto. Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto". "Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). - Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1), 2) e 4) dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accettata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento". Nota al n. 4, parte I, della tabella delle tasse ipotecarie: - Il testo degli articoli 2647 e 2834 del codice civile e dell'articolo 113-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e' il seguente: "Art. 2647 (come sostituito dall'art. 206 della legge 19 maggio 1975, n. 151) (Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni). - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte". "Art. 2834 (come sostituito dall'art. 4 della legge 21 gennaio 1983, n. 22) (Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente). - Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1) e 2) dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente". "Art. 113- ter (aggiunto dall'art. 8 della legge 27 febbraio 1985, n. 52). - Il reclamo previsto nell'art. 2674- bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore. A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto". Nota al n. 4, parte II, della tabella delle tasse ipotecarie: