(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Tariffa)
 
                                       TARIFFA 
    
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                                                   |  Imposte dovute
                                                   |-----------------
Art.       Indicazione della formalita'            |  Fisse  |Porporz.
                                                   |
                                                   |         |per ogni
                                                   |         |100 lire
                                                   |         |
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1   Trascrizioni di atti e sentenze che importano  |         | 1,60
    trasferimento di proprieta' di beni immobili o |         |
    costituzione o trasferimento di diritti reali  |         |
    immobiliari sugli stessi e dei certificati di  |         |
    successione di cui all'art. 5 del testo unico  |         |
                                                   |         |
NOTE:                                              |         |
L'imposta si applica nella misura fissa di         |         |
L. 100.000 per i trasferimenti soggetti            |         |
all'imposta sul valore aggiunto                    |         |
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2   Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore | 100.000 |
    di regioni, province e comuni di atti a titolo |         |
    oneroso o a favore di altri enti pubblici      |         |
    territoriali o di consorzi costituiti          |         |
    esclusivamente tra gli stessi, nonche' a       |         |
    favore di altri enti pubblici se il            |         |
    trasferimento e' disposto per legge            |         |
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3   Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per   | 100.000 |
    conferma o rettifica di altra trascrizione     |         |
    dello stesso atto, sentenza o certificato      |         |
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4   Trascrizione di atti o sentenze che non        | 100.000 |
    importano trasferimento di proprieta' di beni  |         |
    immobili ne' costituzione o trasferimento di   |         |
    diritti reali immobiliari, di atti di fusione  |         |
    di societa' di qualunque tipo e di atti di     |         |
    conferimento di aziende o di complessi         |         |
    aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,|         |
    nonche' di atti di regolarizzazione di societa'|         |
    di fatto derivanti da comunione ereditaria di  |         |
    azienda registrati entro un anno dall'apertura |         |
    della successione                              |         |
                                                   |         |
NOTE:                                              |         |
Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono |         |
registrati dopo un anno dall'apertura della        |         |
successione si applica l'imposta proporzionale     |         |
indicata all'art. 1.                               |         |
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5   Trascrizione degli atti e documenti indicati   | 100.000 |
    negli articoli 484 e 2648 del codice civile    |         |
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6   Iscrizioni e rinnovazioni                      |         |  2
                                                   |         |
                                                   |         |
NOTE:                                              |         |
Se trattasi di rinnovazione l'aliquota e' ridotta  |         |
a meta'.                                           |         |
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7   Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o       | 100.000 |
    rettifica di altra iscrizione o rinnovazione   |         |
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8   Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di    | 100.000 |
    altra corrispondente formalita' eseguita per lo|         |
    stesso credito ed in virtu' dello stesso atto, |         |
    per la quale sia stata pagata l'imposta        |         |
    proporzionale                                  |         |
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9   Annotazioni per subingresso o surrogazione; per|         |  2
    trasferimenti di crediti dipendenti o non da   |         |
    causa di morte; per costituzione di pegno sul  |         |
    credito garantito; per estensione della        |         |
    garanzia in base a nuovo titolo costitutivo    |         |
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10  Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o  |         |  0,50
    cessioni di priorita' o di ordine ipotecario   |         |
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11  Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e  | 100.000 |
    10 in ripetizione di altra per lo stesso       |         |
    credito ed in virtu' dello stesso atto per la  |         |
    cui annotazione sia stata pagata l'imposta     |         |
    proporzionale                                  |         |
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12  Annotazioni per restrizione di ipoteca         |         |  0,50
                                                   |         |
NOTE:                                              |         |
L'imposta si applica, fino a concorrenza della     |         |
somma garantita da ipoteca, sul valore degli       |         |
immobili liberati risultante dall'atto di consenso |         |
o da dichiararsi dal richiedente nella domanda     |         |
secondo le disposizioni relative all'imposta di    |         |
registro.                                          |         |
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13  Annotazioni per cancellazione o riduzione di   |         |  0,50
    ipoteca o pegno                                |         |
                                                   |         |
NOTE:                                              |         |
L'imposta si applica sull'importo della somma per  |         |
cui la formalita' e' chiesta. Dall'imposta dovuta  |         |
deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia|         |
stata eventualmente pagata per la restrizione.     |         |
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14  Qualunque altra annotazione non specificamente | 100.000 |
     contemplata                                   |         |
    
 
          Nota all'art. 5 della tariffa: 
             Il testo degli articoli 484 e 2648 del codice civile  e'
          il seguente: 
             "Art. 484 (Accettazione col beneficio  d'inventario).  -
          L'accettazione col beneficio d'inventario  si  fa  mediante
          dichiarazione, ricevuta da  un  notaio  o  dal  cancelliere
          della pretura  del  mandamento  in  cui  si  e'  aperta  la
          successione, e  inserita  nel  registro  delle  successioni
          conservato nella stessa pretura. 
             Entro un mese  dall'inserzione,  la  dichiarazione  deve
          essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio
          dei registri immobiliari del luogo  in  cui  e'  aperta  la
          successione. 
             La  dichiarazione  deve  essere  preceduta   o   seguita
          dall'inventario,  nelle  forme  prescritte  dal  codice  di
          procedura civile. 
             Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione,  nel
          registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato
          compiuto. 
             Se  l'inventario  e'  fatto   dopo   la   dichiarazione,
          l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di
          un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data
          in cui esso e' stato compiuto". 
             "Art. 2648  (Accettazione  di  eredita'  e  acquisto  di
          legato).   -   Si   devono    trascrivere    l'accettazione
          dell'eredita' che importi acquisto  dei  diritti  enunciati
          nei numeri 1), 2) e 4) dell'art.  2643  o  liberazione  dai
          medesimi e  l'acquisto  del  legato  che  abbia  lo  stesso
          oggetto. 
             La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera
          in  base  alla  dichiarazione  del  chiamato  all'eredita',
          contenuta in un  atto  pubblico  ovvero  in  una  scrittura
          privata  con   sottoscrizione   autenticata   o   accettata
          giudizialmente. 
             Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che  importano
          accettazione tacita dell'eredita', si  puo'  richiedere  la
          trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti
          da sentenza, da atto pubblico o da  scrittura  privata  con
          sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 
             La trascrizione dell'acquisto del legato si opera  sulla
          base di un estratto autentico del testamento". 
          Nota  al  n.  4,  parte  I,  della  tabella   delle   tasse
          ipotecarie: 
             - Il testo degli articoli 2647 e 2834 del codice civile 
           e dell'articolo 113-ter delle disposizioni di attuazione 
          del codice civile e' il seguente: 
             "Art. 2647 (come sostituito dall'art. 206 della legge 19
          maggio 1975, n. 151) (Costituzione del fondo patrimoniale e
          separazione di beni). - Devono essere trascritti, se  hanno
          per  oggetto  beni  immobili,  la  costituzione  del  fondo
          patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che  escludono  i
          beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti  e  i
          provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti  di
          acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), ed
          f) dell'art. 179, a carico,  rispettivamente,  dei  coniugi
          titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare  del
          bene escluso o che cessa di far parte della comunione. 
             Le trascrizioni previste  dal  precedente  comma  devono
          essere eseguite anche relativamente ai  beni  immobili  che
          successivamente  entrano  a  far   parte   del   patrimonio
          familiare  o  risultano  esclusi  dalla  comunione  tra   i
          coniugi. 
             La  trascrizione  del  vincolo   derivante   dal   fondo
          patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita
          d'ufficio   dal   conservatore   contemporaneamente    alla
          trascrizione dell'acquisto a causa di morte". 
             "Art. 2834 (come sostituito dall'art. 4 della  legge  21
          gennaio  1983,  n.  22)  (Iscrizione  dell'ipoteca   legale
          dell'alienante e del condividente). - Il  conservatore  dei
          registri  immobiliari,   nel   trascrivere   un   atto   di
          alienazione  o  di  divisione,  deve  iscrivere   d'ufficio
          l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente
          a norma dei numeri 1) e 2) dell'art. 2817, a meno  che  gli
          sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con
          sottoscrizione autenticata o accertata  giudizialmente,  da
          cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che  vi
          e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del
          condividente". 
             "Art. 113- ter (aggiunto  dall'art.  8  della  legge  27
          febbraio 1985, n. 52).  -  Il  reclamo  previsto  nell'art.
          2674- bis del codice  si  propone  con  ricorso,  entro  il
          termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione  della
          formalita', davanti al tribunale nella  cui  circoscrizione
          e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso  termine  il
          ricorso deve essere notificato al conservatore, a  pena  di
          improcedibilita'. 
             Il  tribunale  provvede  in  camera  di  consiglio,  con
          decreto  motivato,  immediatamente  esecutivo,  sentiti  il
          pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. 
             Contro il  provvedimento  del  tribunale  e'  consentito
          reclamo alla corte d'appello,  con  ricorso  notificato,  a
          pena di improcedibilita', anche al conservatore. 
             A margine  della  formalita'  eseguita  con  riserva  il
          conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto
          immediatamente  esecutivo  del  tribunale  e   il   decreto
          definitivo. 
             Quando  il  reclamo  non  e'  proposto  o  e'  rigettato
          definitivamente, la formalita' perde ogni effetto". 
          Nota  al  n.  4,  parte  II,  della  tabella  delle   tasse
          ipotecarie: