(Regolamento-art. 37)
                               Art. 37 
     Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri 
 1.  Il  certificato  di  sicurezza  per  navi  da  passeggeri   deve
comprovare che  la  nave  soddisfa  alle  prescrizioni  del  presente
regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione  e
della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: 
 a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le  caldaie  e
gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; 
 b) il materiale d'armamento; 
 c) la galleggiabilita' e la relativa compartimentazione; 
 d) la stabilita'; 
 e) i mezzi di esaurimento; 
 f) gli organi di governo; 
 g) i mezzi di marcia indietro; 
 h) i mezzi di trasmissione d'ordine; 
 i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed  i
relativi piani; 
 l) i mezzi di sfuggita; 
 m) i mezzi di salvataggio; 
 n) la scaletta per il pilota; 
 o) i mezzi di  segnalazione  (fanali,  segnali,  bandiere  ed  altri
strumenti di segnalazione ottica o sonora); 
 p) le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche; 
 q) le sistemazioni e dotazioni varie; 
 r)  il  numero  dei  marittimi   abilitati   per   imbarcazioni   di
salvataggio.