(Statuto Regione Umbria- art. 17)
                              Art. 17. 
  1. La Regione riconosce nel lavoro una condizione di liberta' ed un
diritto fondamentale della persona e  promuove  la  realizzazione  di
pari opportunita' per uomini e donne. 
  2.  Assume,  quale  primario  obiettivo  sociale  e  quale  fattore
essenziale dello sviluppo economico regionale,  la  realizzazione  di
una condizione di piena occupazione. 
  3. La Regione, nel riconoscere la proprieta' privata e la  liberta'
di iniziativa economica, concorre allo sviluppo  della  sua  funzione
sociale; favorisce  l'autonomo  apporto  del  piu'  ampio  pluralismo
imprenditoriale  alla  qualificazione   dello   sviluppo   regionale.
Promuove investimenti pubblici a fini  produttivi  ed  occupazionali;
favorisce  l'assunzione  della  gestione  di  imprese  da  parte   di
comunita' di lavoratori, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. 
  4. Promuove e sostiene  le  diverse  forme  di  associazione  e  di
cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, per  lo  sviluppo
dell'imprenditorialita' cooperativa.