(Statuto Regione Umbria- art. 20)
                              Art. 20. 
  1. La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il  piano
urbanistico   territoriale,   promuove   la   qualificazione    degli
insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture: provvede  alla
difesa dell'equilibrio ecologico  ed  alla  tutela  e  valorizzazione
delle risorse culturali e paesistiche. 
  2. Assume il  carattere  policentrico  del  territorio  umbro  come
fattore  determinante  per  la  qualificazione  dell'ambiente  urbano
regionale e  dello  sviluppo  economico  e  sociale.  A  questo  fine
favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e  dei
centri storici. 
  3. Adotta provvedimenti  tesi  alla  salvaguardia  dalle  calamita'
anche  attraverso  il  concorso  alla  organizzazione  di  servizi  e
strutture di protezione civile.