(Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 14)
                              Art. 14. 
   1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i  suoi  membri  il
presidente ed eventualmente il vice presidente, se  questi  non  sono
stati nominati dall'assemblea. 
   2. Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  le  proprie
attribuzioni ad uno o piu' dei  suoi  membri,  anche  disgiuntamente,
determinando i  limiti  della  delega  che  in  ogni  caso  non  puo'
comprendere le attribuzioni non delegabili ai  sensi  dell'art.  2381
del codice civile.