Art. 14. 1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea. 2. Il consiglio di amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non puo' comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.