Art. 15. 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore piu' anziano di eta', anche fuori dalla sede sociale purche' in Italia. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno .. amministratori. 3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine puo' essere ridotto a tre giorni se l'avviso e' spedito per telegramma. 4. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.