(Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 16)
                              Art. 16. 
   1. La rappresentanza della societa'  di  fronte  ai  terzi  ed  in
giudizio spetta al presidente del  consiglio  di  amministrazione  e,
disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e
con le modalita' previste dalla delega, o dall'amministratore unico. 
   2. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in  mancanza,
assenza o impedimento, il vice presidente, ha il potere di  agire  da
solo e puo' nominare procuratori alle  liti  ovvero  procuratori  per
determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni. 
   3. Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei  limiti
della delega conferita.