Art. 16. 1. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalita' previste dalla delega, o dall'amministratore unico. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento, il vice presidente, ha il potere di agire da solo e puo' nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni. 3. Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.