(Convenzione- art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                             PATRIMONIO 
1. Il patrimonio costituito da beni immobili  previsti  dall'articolo
6, posseduti da un residente di uno degli Stati e situati  nell'altro
Stato, e' imponibile in detto altro Stato. 
2. Il patrimonio costituito da  beni  immobili  facenti  parte  della
proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa  di
uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad
una  base  fissa  posseduta  da  un  residente  di  uno  degli  Stati
nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente,  e'
imponibile in detto altro Stato. 
3. Il patrimonio costituito da navi  e  da  aeromobili  impiegati  in
traffico  internazionale,   nonche'   dai   beni   mobili   destinati
all'esercizio di tali navi o aeromobili, e' imponibile soltanto nello
Stato dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa,
tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8. 
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente  di  uno  degli
Stati e' imponibile soltanto in detto Stato.