Articolo 10 - Informazioni spontanee Senza con cio' pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, puo' trasmettere ad un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedimenti, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.