(Convenzione- art. 10)
Articolo 10 - Informazioni spontanee 
  Senza  con  cio'  pregiudicare  le  proprie  indagini  o  i  propri
procedimenti, ciascuna Parte,  senza  esserne  stata  preventivamente
richiesta,  puo'  trasmettere  ad  un'altra  Parte  informazioni   su
strumenti o su proventi se  ritiene  che  la  comunicazione  di  tali
informazioni potrebbe aiutare la Parte  ricevente  ad  iniziare  o  a
svolgere indagini o procedimenti,  ovvero  potrebbe  portare  ad  una
richiesta di quest'ultima  Parte  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente capitolo.