(Convenzione- art. 8)
Articolo 8 - Obbligo di prestare assistenza 
  Le Parti,  a  richiesta,  si  prestano  la  piu'  ampia  assistenza
possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei
proventi e degli altri beni suscettibili di confisca. 
  Rientrano  nell'assistenza  tutte  le  misure   per   acquisire   e
assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del  movimento,
della natura, dello stato giuridico  e  del  valore  dei  beni  sopra
indicati.