(Convenzione- art. 9)
Articolo 9 - Esecuzione dell'assistenza 
  L'assistenza a  norma  dell'articolo  8  viene  prestata  nei  modi
consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformita'
con tale legge, e, nella misura con essa non  incompatibile,  secondo
le procedure specificate nella richiesta.