(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
    1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del 
lavoro notturno dei fornai); 
    2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, 
convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del
fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi); 
    3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione 
del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici); 
    4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro); 
    5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni); 
    6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica  19  marzo  1956,  n.  302  (norme  di  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro  integrative  di  quelle  generali  emanate  con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547); 
    7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme  generali  per  l'igiene  del
lavoro); 
    8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320  (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo); 
    9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321  (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa); 
   10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 322  (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e
della televisione); 
   11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323  (norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro negli impianti telefonici); 
   12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme  di  polizia
delle miniere e delle cave); 
   13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della 
biacca nella pittura); 
   14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione 
dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative); 
   15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964,  n.  185  (sicurezza  degli  impianti  e
protezione sanitaria dei lavoratori  e  delle  popolazioni  contro  i
pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego  pacifico
dell'energia nucleare); 
   16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo  unico  delle  disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); 
   17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 
(tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); 
   18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parita' di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); 
   19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento  delle
norme di polizia delle miniere e delle cave,  contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.  128,  al  fine  di
regolare le attivita' di prospezione, di ricerca  e  di  coltivazione
degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale   e   nella   piattaforma
continentale); 
   20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro); 
   21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1982, n. 962 (attuazione  della  direttiva  CEE  n.  78/610
relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al  cloruro
di vinile monomero); 
   22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); 
   23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 
1991,  n.  277  (attuazione  delle  direttive  n.   80/1107/CEE,   n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia  di  protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti  da  esposizione  ad  agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a  norma  dell'art.  7
della legge 30 luglio 1990, n. 212); 
   24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 
1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia  di
protezione dei lavoratori contro i rischi di  esposizione  ad  agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro); 
   25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 
e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626  (attuazione
delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,   89/656/CEE,
90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE  riguardanti   il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro).