(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 28)
                              Art. 28. 
               Invariabilita' del prezzo contrattuale 
  1. Il prezzo contrattuale  deve  intendersi  comprensivo  di  oneri
fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla  base  delle
norme in vigore,  in  connessione  con  l'esecuzione  del  contratto,
nonche'  di  ogni  altra  spesa   riguardante   il   confezionamento,
l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. 
  2. I prezzi contrattuali  s'intendono  accettati  dalla  impresa  a
totale  suo  rischio  e  pericolo  e  sono  quindi   invariabili   ed
indipendenti da qualsiasi eventualita' e  circostanza  che  l'impresa
non avesse tenuto presente. 
  3. Ove non diversamente previsto in  contratto,  il  prezzo  rimane
fermo per tutta la  sua  durata,  intendendosi  il  contratto  stesso
aleatorio   per   volonta'   delle   parti,   le   quali   rinunciano
esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice
civile.