Art. 28. Invariabilita' del prezzo contrattuale 1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonche' di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. 2. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita' e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente. 3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volonta' delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.