(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 29)
                              Art. 29. 
                   Luogo e termini della consegna 
  1. Il fornitore deve effettuare la consegna  a  propria  diligenza,
rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini
indicati dal contratto.