Art. 32. Proroga dei termini contrattuali 1. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato secondo le modalita' di cui al precedente articolo, puo' essere addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce. 2. L'Amministrazione, sempreche' le esigenze del servizio lo consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potra' protrarre i termini di consegna. 3. La proroga concessa esonera l'impresa dalle penalita' contrattuali per tutta la durata di essa.