(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 32)
                              Art. 32. 
                  Proroga dei termini contrattuali 
  1. L'evento ritardante l'esecuzione del  contratto,  se  notificato
secondo le modalita' di  cui  al  precedente  articolo,  puo'  essere
addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai  termini
contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che  sia  scaduto
il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce. 
  2.  L'Amministrazione,  sempreche'  le  esigenze  del  servizio  lo
consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso
di forza maggiore e non  siano  imputabili  all'imprenditore,  potra'
protrarre i termini di consegna. 
  3.  La  proroga  concessa   esonera   l'impresa   dalle   penalita'
contrattuali per tutta la durata di essa.