(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 33)
                              Art. 33. 
                     Adempimenti per la consegna 
  1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino
ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel
diverso termine di tempo che sara'  di  volta  in  volta  stabilito),
della qualita' e quantita' del materiale che presenta. 
  2. All'atto della consegna il fornitore deve  produrre,  in  doppio
originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per  quantita'
delle merci che  presenta.  Uno  degli  originali  e'  restituito  al
fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti
dopo collaudo ed accettazione, e' stata ricevuta in deposito. 
  3.  Nella  dichiarazione  di  ricevuta  dovranno  essere  posti  in
evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti  in  genere
constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.