Art. 33. Adempimenti per la consegna 1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sara' di volta in volta stabilito), della qualita' e quantita' del materiale che presenta. 2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantita' delle merci che presenta. Uno degli originali e' restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, e' stata ricevuta in deposito. 3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.