(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 35)
                              Art. 35. 
                      Tolleranza del ventesimo 
  1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, e'  ammessa
una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in piu' o  in  meno  della
quantita'  complessiva  della  provvista,  per  le  differenze   che,
all'atto  del  saldo  della  fornitura,  potranno  risultare  tra  le
quantita' complessive determinate dal contratto e quelle fornite.  Il
termine per la consegna  dell'eventuale  eccedenza,  nei  limiti  del
ventesimo,  e'  quello  stesso  stabilito  per   l'esecuzione   della
provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi
a rate successive la tolleranza e'  ammessa  entro  i  limiti  di  un
ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va  calcolata  in
aumento o in diminuzione dell'ultima rata. 
  2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un
quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e
non superiore ai ventuno ventesimi della quantita' complessiva  della
provvista, il contratto si intendera' esaurito. 
  3. Se il termine di scadenza sara' trascorso senza che il fornitore
abbia raggiunto i diciannove ventesimi  della  quantita'  complessiva
della merce e nel frattempo non sara' stata dichiarata  la  decadenza
dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha  facolta'  di
effettuare, in una sola volta, altra consegna  che  gli  permetta  di
saldare  il  contratto  con  la  tolleranza  del   ventesimo,   senza
pregiudizio  dell'applicazione  delle  multe  di  cui  ai  successivi
articoli. 
  4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce  ad  ogni
singola richiesta. 
  5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il  limite  di
tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e  con
le modalita' stabiliti per le merci rifiutate.