Art. 35. Tolleranza del ventesimo 1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, e' ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in piu' o in meno della quantita' complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantita' complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, e' quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza e' ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata. 2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non superiore ai ventuno ventesimi della quantita' complessiva della provvista, il contratto si intendera' esaurito. 3. Se il termine di scadenza sara' trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantita' complessiva della merce e nel frattempo non sara' stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facolta' di effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli. 4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta. 5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalita' stabiliti per le merci rifiutate.