Art. 36. Aumenti o diminuzioni di un quinto 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, e' implicito in ogni contratto, ancorche' non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facolta' di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indicata nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura. 2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti piu' articoli, la facolta' di dare ordinazioni per un quinto in piu' o in meno dell'ammontare presunto potra' essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo. 3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facolta', la tolleranza del ventesimo di cui all'articolo precedente e' ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto.