(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 36)
                              Art. 36. 
                 Aumenti o diminuzioni di un quinto 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18  novembre
1923, n. 2440, e' implicito in  ogni  contratto,  ancorche'  non  sia
formalmente dichiarato, il diritto da parte  dell'Amministrazione  di
avvalersi della facolta' di effettuare, nel corso dell'esecuzione del
contratto, ordinazioni fino a concorrenza di  una  somma  complessiva
maggiore o minore di un  quinto  di  quella  indicata  nel  contratto
stesso quale ammontare complessivo della fornitura. 
  2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti piu' articoli,  la
facolta' di dare  ordinazioni  per  un  quinto  in  piu'  o  in  meno
dell'ammontare presunto potra' essere limitata a qualche  articolo  o
estesa a tutti a giudizio  dell'Amministrazione,  sempre  nei  limiti
dell'ammontare complessivo. 
  3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facolta', la
tolleranza del ventesimo di cui all'articolo  precedente  e'  ammessa
solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura
non eccedano il limite del quinto.