(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 38)
                              Art. 38. 
              Forniture a carattere di somministrazione 
  1. Per le forniture a carattere di somministrazione,  che  dovranno
essere  effettuate  con  periodicita'  in  base  a  quanto   previsto
contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi,  il  contratto
si intende esaurito al  termine  dell'arco  di  tempo  stabilito  per
l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto. 
  2. L'Amministrazione, salvo  che  sia  diversamente  stabilito  dal
contratto, per assicurare la continuita' del servizio, si riserva  la
facolta' di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo
massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un  importo
non superiore ad un quinto del valore raggiunto  dal  contratto  alla
scadenza naturale.