Art. 38. Forniture a carattere di somministrazione 1. Per le forniture a carattere di somministrazione, che dovranno essere effettuate con periodicita' in base a quanto previsto contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi, il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto. 2. L'Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, per assicurare la continuita' del servizio, si riserva la facolta' di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale.