(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 40)
                              Art. 40. 
                     Vigilanza sulle lavorazioni 
  1. L'Amministrazione si riserva la  facolta'  di  far  eseguire  da
propri  incaricati,  in  qualsiasi   momento   e   saltuariamente   o
continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i
magazzini dell'impresa, al  fine  di  accertare  che  le  lavorazioni
relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel
rispetto  delle  prescrizioni  tecniche;   di   eseguire   prove   di
funzionamento e di controllo della qualita' dei materiali  impiegati;
di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai  tempi
previsti per la consegna. 
  2. L'impresa, pertanto, e' tenuta a  indicare  all'Amministrazione,
entro dieci giorni da quello successivo  alla  data  della  effettiva
ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta  approvazione
del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui
avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie  prime,  nonche'
la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione  della
multa prescritta. 
  3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con
cui  vengono  poste  in  evidenza  le  manchevolezze,  i  difetti   e
inadempienze rilevati, nonche'  le  proposte  e  le  indicazioni  che
ritengono     necessarie     per     gli     ulteriori     interventi
dell'Amministrazione, che potranno consistere anche  nella  richiesta
di sostituzione del prodotto gia' elaborato. 
  4. Le verifiche ed  ispezioni  sono  effettuate  alla  presenza  di
incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a  controfirmare
i verbali di verifica. 
  5.  Le  verifiche  ed  i  controlli  effettuati  nel  corso   delle
lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilita' e  da  qualsiasi
altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.