Art. 40. Vigilanza sulle lavorazioni 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualita' dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna. 2. L'impresa, pertanto, e' tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione della multa prescritta. 3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonche' le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto gia' elaborato. 4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 5. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.