Art. 41. Richiami e diffide in corso di esecuzione 1. L'impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture da' motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'. 2. Ove la stessa impresa, nel corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facolta' di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a un anno. Nei casi di grave recidiva, puo' anche escluderla per un periodo non inferiore a due anni.