(Convenzione- art. 7)
Articolo 7 
1 La circolazione dei natanti e' sottoposta alle  disposizioni  della
presente Convenzione e del Regolamento. 
Gli Stati contraenti possono  stabilire  regole  particolari  per  la
navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato. 
2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e  di
Lugano  e  che  interessano  le  acque  territoriali  dei  due  Stati
contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le
autorita' competenti di ambedue gli  Stati,  sentite  le  imprese  di
navigazione concessionarie. 
3 L'uso degli impianti  di  approdo  e  di  quelli  di  stazionamento
sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui  essi  si
trovano. 
4 Le autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti  possono
temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque
territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I  divieti
e le limitazioni  vengono  portati  a  conoscenza  degli  interessati
mediante avvisi o adeguata segnaletica. 
5 Le limitazioni permanenti  alla  navigazione  o  all'ammissione  di
determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono
essere decise soltanto di comune accordo tra i  Governi  degli  Stati
contraenti. 
6 La segnaletica diurna e notturna e' disciplinata da ciascuno  Stato
contraente in conformita' alle norme del Regolamento. 
7 I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi  reciprocamente
per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le  eventuali
modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade  situ-
ate sul rispettivo territorio.