(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
    1 Si conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' dei seguenti paragrafi del presente articolo. 
    2. Per quanto concerne l'Italia: 
    Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
    In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate
l'imposta sui redditi pagata negli  "E.A.U.",  ma  l'ammontare  della
detrazione  non  puo'  eccedere  la   quota   di   imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
    Tuttovia, nessuna detrazione sara' accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana. 
    3. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: 
    Se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae redditi che,  in
conformita'  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,   sono
imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti  devono  accordare  una
detrazione dall'imposta sul reddito di tale  residente  di  ammontare
pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. 
    Tale  detrazione,  tuttavia,  non  potra'   eccedere   la   quota
dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi  Uniti  prima  che  venga
concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.